Bollettino Ufficiale del CNR - Parte I Ordinamento n. 1/2000
Provvedimento Ordinamentale n. 15448/14.01.2000
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ E DELLATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IL PRESIDENTE
Visti larticolo 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13 comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto lart. 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione n. 317 adottata dal Consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa alladozione del Regolamento di disciplina della contabilità e dellattività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Vista la nota Prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del Regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal Consiglio stesso;
E M A N A
lunito Regolamento di disciplina della contabilità e dellattività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dellart. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Lucio BIANCO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITA E DELLATTIVITA CONTRATTUALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PARTE PRIMA - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Articolazione del sistema contabile
1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di séguito denominato CNR, adotta un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.
2. Lesercizio costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale coincidente con lanno solare.
3. Ai tre tipi di contabilità, previsti dal comma 1, provvedono rispettivamente il servizio finanziario, il servizio patrimonio ed il servizio per la contabilità economica.
4. Il servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della funzione di ragioneria. La funzione di programmazione riguarda gli adempimenti relativi al bilancio del CNR ed al consolidamento dei conti dellente ed è svolta a livello di direzione generale. La funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri di spesa ed è svolta dallufficio di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle segreterie amministrative degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, di séguito denominati "strutture di ricerca", e delle Aree di ricerca. Tra le strutture di ricerca possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le sezioni territorialmente distinte degli Istituti sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa.
5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta degli inventari patrimoniali. In particolare: la tenuta dellinventario generale dellente e dellinventario della struttura amministrativa centrale e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca è curata da apposito ufficio dellamministrazione centrale; la tenuta degli inventari degli Istituti e delle Aree di ricerca è curata dalle relative segreterie amministrative. I responsabili dei centri di responsabilità di primo e di secondo livello, in qualità di consegnatari, rispondono personalmente dei beni loro affidati.
6. Il servizio per la contabilità economica, attraverso gli uffici preposti alla funzione di ragioneria, cura la rilevazione dei costi e dei ricavi e, attraverso la Direzione generale e le segreterie amministrative, fornisce il supporto tecnico alla formazione dei piani di gestione di primo e secondo livello ed elabora periodiche rilevazioni economiche sullandamento della gestione.
Art.2 - Articolazione organizzativa
1. Ai fini della gestione, lassetto organizzativo dellente si compone dei centri di responsabilità e dei centri di spesa.
2. I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare.
3. I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dellente, in modo da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi procedimenti contabili.
Art.3 - Centri di responsabilità
1. Lorganizzazione dellente per centri di responsabilità si articola su due distinti livelli.
2. Il primo livello è composto dal complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla Direzione generale, dai Dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche. I piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti dal Presidente, con la diretta partecipazione dei centri ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione.
3. Il secondo livello è composto dagli uffici della Direzione generale, dai servizi interni dei Dipartimenti, dalle Aree di ricerca e dalle articolazioni degli Istituti di cui allarticolo 3 del Regolamento sullistituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR, di séguito denominato "regolamento Istituti". I piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile del centro di primo livello a cui afferiscono, con la partecipazione dei responsabili dei centri di secondo livello.
4. I piani di gestione dei centri di primo livello possono determinare la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei centri di secondo livello che vi afferiscono.
5. Ciascun centro di responsabilità può utilizzare lattività svolta da altri centri di responsabilità. In tal caso, le rilevazioni economiche sono effettuate in modo da evidenziare i differenti ambiti di responsabilità gestionale.
Art.4 - Centri di spesa
1. Sono centri di spesa la struttura amministrativa centrale, le strutture di ricerca e le Aree di ricerca.
2. Al fine di realizzare con gradualità un riassetto organizzativo dellente ispirato al decentramento ed alla semplificazione, il Consiglio direttivo determina, con riguardo alle tipologie di spesa o a specifiche iniziative, le competenze dei vari centri di spesa.
3. Gli Istituti, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 24 del regolamento Istituti, conferiscono le necessarie risorse finanziarie alle Aree di ricerca nelle quali sono localizzati.
4. In relazione agli organi preposti alla gestione finanziaria, i centri di spesa si articolano in unità organizzative, ciascuna delle quali corrisponde allorgano che, ai sensi del successivo articolo 27, comma 1, è competente a costituire rapporti obbligatori, o ad accertarne lesistenza. Tali organi dispongono, a tal fine, delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 22, commi 4 e 5.
Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità
1. A ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o di secondo livello ed al relativo bilancio sono imputate le spese necessarie a realizzare le iniziative e ad acquisire i fattori produttivi previsti nei rispettivi piani di gestione. Ciascun centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti.
2. Ciascuna unità organizzativa dei centri di spesa corrisponde ad uno o più centri di responsabilità e la sua attività finanziaria può riguardare anche altri centri di responsabilità afferenti al medesimo o a diverso centro di spesa.
3. Nellipotesi di cui al comma 2, si applica larticolo 3, comma 5, qualora ricorrano i presupposti per differenziare i reciproci ambiti di responsabilità gestionale, altrimenti i costi rappresentati dalla specifica spesa sono imputati soltanto al centro di responsabilità "servito".
Art.6 - Bilanci finanziari
1. E vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio del CNR e dei bilanci dei centri di spesa.
2. I bilanci dellente si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dellequilibrio finanziario.
3. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dallandamento degli specifici capitoli di entrata da cui le risorse disponibili provengono.
Art.7 - Servizio di cassa
1. Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito ed è svolto sulla base di apposita convenzione sottoposta allapprovazione del Consiglio direttivo.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per lautonomo espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di spesa e deve consentire di movimentare su più agenzie i conti intestati ai centri di spesa articolati in strutture distaccate. La convenzione deve inoltre stabilire che listituto incaricato del servizio di cassa, qualora non disponga di propri sportelli nei Comuni in cui hanno sede i centri di spesa e le relative sezioni distaccate, si deve avvalere di altri istituti di credito.
3. I rapporti con listituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti per via informatica, mediante la rete dellente.
TITOLO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art.8 - Piano di gestione e documento dei piani di gestione
1. Il piano di gestione di ciascun centro di responsabilità determina, anche in una prospettiva pluriennale:
b) le risorse ed i mezzi messi a disposizione del centro;
c) gli eventuali ricavi derivanti dallattività del centro.
2. Per le risorse ed i mezzi viene quantificato il loro valore monetario, indicando, se trattasi di fattori produttivi a fruizione pluriennale, la quota di ammortamento da riferire allesercizio.
3. Per i ricavi sono specificati quelli derivanti da soggetti terzi. Il piano di gestione, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio direttivo, determina i limiti alle attività che il centro di responsabilità può svolgere a favore di soggetti terzi e stabilisce la quota parte dei relativi ricavi da destinare alla copertura dei costi generali dellente.
Art.9 - Bilancio pluriennale del CNR
1. Il bilancio di previsione pluriennale del CNR ha una durata uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è formulato, annualmente, previo aggiornamento del precedente bilancio.
2. Il bilancio pluriennale del CNR è formulato in termini di sola competenza e, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, indica:
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare nel corso del primo esercizio considerato e lentità delle assegnazioni che, per il medesimo esercizio, sono disposte a favore dei singoli centri di spesa;
c) lammontare delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno degli esercizi successivi al primo e lentità delle risorse che si prevede di assegnare, in tali esercizi, ai singoli centri di spesa.
3. Le previsioni di entrata di cui al comma 2 riguardano tutte le risorse finanziarie comunque spettanti allente, comprese quelle derivanti dallattività svolta dalle singole strutture di ricerca.
4. Come prima posta delle entrate o spese di cui alla lettera b) del comma 2 è iscritto, rispettivamente, leventuale avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dellesercizio precedente a quelli considerati dal bilancio. Con lapprovazione del conto consuntivo è accertato leffettivo ammontare dellavanzo di amministrazione e le relative disponibilità sono successivamente assegnate ai singoli centri di spesa: a tal fine, il presunto avanzo di amministrazione è iscritto tra le spese nel fondo speciale di cui al comma successivo. Nel caso di presunto disavanzo di amministrazione, in apposito allegato sono illustrati i modi con cui ne è garantita la copertura.
5. Tra le spese previste in bilancio è iscritto un fondo speciale ed un fondo di riserva. Nel fondo speciale è stanziato il presunto avanzo di amministrazione fino a quando non ne sia formalmente accertato lammontare e sono comunque accantonate le risorse che il Consiglio direttivo non abbia ancora definitivamente destinato. Il fondo di riserva, il cui importo non può superare il 2,5 per cento delle complessive previsioni di spesa, è utilizzato per iscrivere nei competenti capitoli le somme necessarie ai centri di spesa:
Art.10 - Equilibrio del bilancio pluriennale
1. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario.
2. Lentità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera, adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti, in occasione della approvazione del bilancio, e costituisce autorizzazione alla stipulazione delle relative operazioni.
3. Lentità dellindebitamento patrimoniale non può essere superiore alle spese di investimento risultanti dal bilancio, incrementate della parte di residui passivi dinvestimento eccedenti i mutui e prestiti già contratti.
4. In ciascun esercizio non può essere consentita la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento, considerati al netto degli eventuali contributi concessi al CNR, superino i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
5. Al bilancio annuale è allegato un prospetto illustrativo che fornisce la dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dai commi 3 e 4.
6. Con apposita delibera, adottata dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, può essere stabilito il limite oltre cui, nel primo degli esercizi considerati dal bilancio, i centri di spesa non possono assumere obbligazioni a scadenza differita o pluriennale. Tale limite è fissato in misura percentuale degli stanziamenti destinati ai singoli centri di spesa e può essere fissato in misura differente per ciascun centro di spesa.
Art.11 - Struttura del bilancio pluriennale del CNR
1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:
titolo primo, entrate derivanti da trasferimenti;
titolo secondo, entrate derivanti dalla vendita di prodotti e da prestazioni di servizi;
titolo terzo, entrate per lalienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti;
titolo quarto, entrate diverse;
titolo quinto, entrate derivanti dal ricorso al mercato finanziario.
2. Nellambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, secondo la loro provenienza, ed in capitoli, secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate a destinazione vincolata.
3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:
Parte prima: trasferimenti ai centri di spesa;
Parte seconda: somme non attribuibili.
4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, categorie, sezioni e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di investimenti, del rimborso prestiti o di altre spese. Le categorie considerano il tipo di centri di spesa a cui le relative risorse sono destinate e riguardano le strutture di ricerca e la struttura amministrativa centrale. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dellente e riguardano la dotazione dei centri di spesa, la promozione della ricerca, le partecipazioni a consorzi e società e le convenzioni, le relazioni internazionali dellente, la formazione e le borse di studio, la valorizzazione dello sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico. I capitoli riguardano i singoli centri di spesa, nel caso delle categorie destinate agli istituti ed ai programmi nazionali, e le diverse tipologie di intervento, nel caso della categoria destinata alla struttura amministrativa centrale.
5. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo speciale ed il fondo di riserva.
6. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le entrate con vincolo di destinazione e le spese ad esse correlate, con indicazione del tipo di destinazione e del relativo ammontare.
Art.12 - Procedimento di adozione dei piani di gestione e del bilancio pluriennale del CNR
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, i centri di responsabilità di primo livello predispongono un documento programmatico con cui individuano le linee di attività e di sviluppo per il triennio e le richieste di risorse e mezzi per ciascuno dei relativi esercizi. Ciascun programma nazionale e internazionale predispone il proprio documento in coerenza con il rispettivo studio di fattibilità approvato dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il documento dei piani di gestione. A tal fine il Direttore generale valuta la compatibilità finanziaria dei documenti presentati dai centri di responsabilità e la loro fattibilità in relazione ai dati della precedente gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalità dimostrato dal centro. Il Presidente valuta la coerenza dei documenti presentati dai centri di responsabilità con gli obiettivi generali dellente e la loro conformità al piano triennale di attività. Il Presidente ed il Direttore generale acquisiscono ulteriori elementi di valutazione mediante il confronto diretto con i centri di responsabilità.
3. Sulla base del documento dei piani di gestione, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il bilancio pluriennale che, entro il 20 ottobre di ciascun anno, viene presentato al Consiglio direttivo, con allegato il documento dei piani di gestione, e al Collegio dei revisori per la predisposizione della relazione entro il 5 novembre.
4. Entro il 15 novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio pluriennale, che comprende la relazione del Presidente. Il bilancio viene trasmesso, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, al Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, di séguito denominato MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Dipartimento della funzione pubblica.
5. A séguito della approvazione del bilancio pluriennale, il Presidente, con il procedimento di cui ai precedenti commi, determina in via definitiva il documento dei piani di gestione.
6. A séguito della adozione definitiva del documento dei piani di gestione, i responsabili dei centri di responsabilità di primo livello provvedono alla determinazione dei piani di gestione dei centri di responsabilità di secondo livello.
Art.13 - Attribuzione ai centri di responsabilità dei mezzi già a disposizione dellente
1. A seguito delladozione del documento dei piani di gestione, la direzione generale provvede ad adeguare le dotazioni di personale e di beni patrimoniali dei centri di responsabilità di primo livello. In relazione alla assegnazione di beni del patrimonio viene aggiornata lannotazione negli inventari dei relativi consegnatari.
2. I beni inventariati, fino a quando non siano ammortizzati o non siano alienati, vengono imputati tra i costi del centro di responsabilità per il quale furono acquistati, salvo il caso in cui siano assegnati dal documento dei piani di gestione ad altro centro di responsabilità o ne sia stata accertata la perdita.
Art.14 - Assestamento e variazioni al bilancio
1. Sulla base del rendiconto finanziario e dei risultati della gestione in corso nonché delle relazioni presentate dai centri di spesa, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone lassestamento del bilancio.
2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione superiore a quello iscritto in bilancio in via presuntiva, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.
3. Il bilancio di assestamento è presentato entro il 15 giugno al Consiglio direttivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, ed è approvato entro il 30 giugno. Successivamente alla approvazione, il bilancio di assestamento, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Dipartimento della funzione pubblica.
4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche al bilancio, il Consiglio direttivo adotta le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza.
5. Sono consentite al Presidente le seguenti variazioni del bilancio:
Art.15 - Aggiornamento del documento dei piani di gestione
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno i centri di responsabilità elaborano apposite relazioni con cui propongono e giustificano le modifiche da apportare ai rispettivi piani di gestione. Il Presidente, tenendo conto di tali relazioni, delle indilazionabili esigenze comunque segnalate dai centri di responsabilità o delle variazioni eventualmente apportate al bilancio, ridefinisce il documento dei piani di gestione con la procedura di cui allarticolo 12.
2. Qualora la ridefinizione del documento dei piani di gestione richieda una diversa assegnazione di risorse finanziarie ai centri di spesa, le relative variazioni di bilancio sono adottate ai sensi dellarticolo 14.
TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA
Capo I - Gestione del bilancio pluriennale del CNR
Art.16 - Realizzazione delle entrate
1. Laccertamento delle entrate avviene sul bilancio dellesercizio nel corso del quale diventano liquide ed esigibili.
2. Qualora si tratti di entrate derivanti dallattività svolta dai centri di spesa, il loro accertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dal competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria. Per tutte le altre entrate, laccertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dallufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.
3. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma allente, tramite listituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali, e lente ne ha avuto comunicazione. Per le somme riscosse viene rilasciata quietanza secondo modalità idonee a consentire il riscontro delle riscossioni effettuate.
4. Con la delibera di approvazione del rendiconto finanziario del CNR, il Consiglio direttivo dispone la non iscrizione, o la cancellazione, dei residui inerenti crediti di modesto ammontare e determina limporto unitario massimo dei crediti da non iscrivere o cancellare: tale delibera comporta lesonero di qualsiasi eventuale responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate.
Art.17 - Indebitamento
1. Il Presidente stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio direttivo ai sensi dellarticolo 10 ed in relazione alleffettivo fabbisogno di liquidità dellente.
2. Nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla convenzione con listituto incaricato del servizio di cassa. Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengono al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dellesercizio.
Art.18 - Gestione delle spese
1. Le somme di cui alla lettera b) dellarticolo 9, comma 2, stanziate nella Parte prima dello stato di previsione della spesa, sono assegnate ai singoli centri di spesa, cui si riferiscono i relativi capitoli, e si intendono impegnate a seguito della approvazione o variazione del bilancio.
2. Le somme di cui al comma 1 sono accreditate ai singoli centri di spesa in appositi conti ad essi intestati presso listituto incaricato del servizio di cassa. A tal fine sono emessi sui capitoli del bilancio del CNR mandati di pagamento a favore di ciascun centro di spesa.
3. Gli accreditamenti a favore dei centri di spesa sono effettuati in conformità al principio di unità del bilancio, di cui allarticolo 6, e secondo i seguenti criteri:
b) in modo da consentire ai centri di spesa di procedere senza ritardo, compatibilmente con la situazione di cassa del CNR, ai pagamenti di loro competenza;
c) utilizzando prioritariamente le somme disponibili nei residui iscritti in bilancio.
4. Per le giacenze che nel corso dellesercizio si verifichino sul conto intestato a ciascun centro di spesa viene imputato ai centri di responsabilità che ad esso afferiscono un costo figurativo corrispondente allonere per le anticipazioni previsto dalla convenzione con listituto incaricato del servizio di cassa.
5. Qualora risulti necessario disporre accreditamenti in misura superiore alla complessiva disponibilità di cassa del CNR, lemissione dei mandati di pagamento deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.
6. Qualora limpossibilità o inopportunità di accendere anticipazioni con listituto incaricato del servizio di cassa impedisca di soddisfare appieno il fabbisogno di liquidità dei centri di spesa, allaccredito delle risorse disponibili si provvede con i seguenti criteri:
7. Nellipotesi di cui al comma 6, a favore dei centri di spesa il cui fabbisogno di liquidità non sia stato pienamente soddisfatto viene disposto un finanziamento aggiuntivo, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive sopportate a causa del ritardato pagamento delle relative obbligazioni.
Art.19 - Rendiconto finanziario del CNR
1. I risultati della gestione finanziaria del CNR sono evidenziati da apposito rendiconto finanziario che, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato alla approvazione del Consiglio direttivo assieme al conto consuntivo dellente.
2.A seguito della approvazione, il rendiconto del CNR è trasmesso, assieme al conto consuntivo dellente, che comprende la relazione del Presidente, al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.
Capo II - Gestione dei centri di spesa
Art.20 - Bilancio annuale
1. I bilanci annuali dei centri di spesa sono formulati in termini di sola cassa. Per ciascun capitolo essi indicano lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere nel corso dellesercizio cui il bilancio si riferisce e lentità delle spese per le quali si consente il pagamento nel corso del medesimo esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono entrate dei centri di spesa le risorse loro assegnate dal bilancio del CNR e quelle ad essi conferite da altri centri di spesa. Le Aree di ricerca dispongono delle entrate loro conferite dagli Istituti.
3. Le risorse assegnate ai centri di spesa dal bilancio del CNR comprendono le entrate derivanti dalle attività svolte dai singoli centri, salva la quota parte, determinata ai sensi dellarticolo 8, comma 3, da destinare alla copertura dei costi generali dellente.
4. Tra gli stanziamenti di spesa è iscritto, in apposito capitolo, il fondo di riserva disciplinato dal successivo articolo 23.
5. Le spese finanziate mediante entrate con vincolo di destinazione sono iscritte in bilancio fino a quando non siano realizzate, in modo che il verificarsi di eventuali economie non comporti la rimozione del vincolo di destinazione.
Art.21 - Equilibrio del bilancio
1. Le spese iscritte in bilancio devono essere contenute nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate previste affinché il bilancio risulti comunque in pareggio.
2. I centri di spesa non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro esigenze finanziarie, né possono in alcun caso accendere anticipazioni di cassa.
Art.22 - Struttura dei bilanci dei centri di spesa
1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:
Assegnazioni dal CNR;
Trasferimenti pervenuti al CNR con vincolo di destinazione;
Trasferimenti dal CNR per spese di investimento;
Trasferimenti da altri centri di spesa;
Partite di giro.
2. Nellambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in capitoli, secondo il rispettivo cespite.
3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:
Parte prima: spese finali;
Parte seconda: somme non attribuibili.
4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, sezioni, rubriche e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di spese correnti, di investimenti e di rimborsi prestiti. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dellente e riproducono le sezioni del bilancio del CNR. Le rubriche riguardano larticolazione organizzativa del centro di spesa, ove esistente. I capitoli riguardano loggetto della spesa.
5. Nel bilancio della struttura amministrativa centrale, le rubriche riguardano la Direzione generale, i Dipartimenti, nonché il complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR. Allinizio di ciascun esercizio, il Direttore generale ed i responsabili dei Dipartimenti provvedono a ripartire tra i responsabili dei servizi e degli uffici gli stanziamenti iscritti nelle rispettive rubriche del bilancio.
6. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo di riserva e le partite di giro.
7. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le spese correlate alle entrate dei titoli II e III ed a quelle indicate dal documento di cui allarticolo 11, comma 6. Tali spese devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di destinazione.
Art.23 - Fondo di riserva
1. Per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dellesercizio, tra gli stanziamenti di spesa del bilancio è iscritto, in apposito capitolo delle "somme non attribuibili", un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 3 per cento del totale delle spese correnti previste.
2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate esclusivamente per aumentare limporto di stanziamenti di spesa dimostratisi insufficienti o per istituire stanziamenti nuovi originariamente non previsti.
3. I prelevamenti dal fondo, e le relative destinazioni ad integrazione od istituzione degli altri capitoli di spesa, sono disposti:
a) dal Direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa centrale;
b) dal direttore o responsabile del centro di spesa, per i bilanci degli altri centri di spesa.
Art.24 - Procedimento di adozione del bilancio
1. Ciascun centro di spesa, tenendo conto delle obbligazioni già contratte, del presunto avanzo di cassa e delle risorse ad esso destinate dal bilancio e dal conto dei residui del CNR, adotta il proprio bilancio annuale in coerenza con i piani di gestione dei centri di responsabilità, di primo e secondo livello, che ad esso afferiscono.
2. Il bilancio della struttura amministrativa centrale è approvato dal Presidente. I bilanci dei Programmi nazionali e internazionali e delle Aree di ricerca sono presentati, dal direttore o responsabile del centro di spesa, al rispettivo organo collegiale entro il 30 novembre dellanno precedente a quello cui si riferiscono. I bilanci degli Istituti sono approvati dal Comitato di Istituto. Lapprovazione dei bilanci dei centri di spesa deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.25 - Assestamento e variazioni del bilancio
Art.26 - Realizzazione delle entrate
1. Le entrate dei centri di spesa sono incassate a seguito dellaccreditamento disposto sui conti aperti a loro favore presso listituto incaricato del servizio di cassa.
2. A seguito della riscossione delle entrate, i centri di spesa emettono reversali dincasso a firma del responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
Art.27 - Attività di spesa
1. Nel caso dei Programmi nazionali ed internazionali e delle Aree di ricerca, i rapporti obbligatori passivi sono costituiti, o ne è accertata lesistenza, rispettivamente dal direttore o dal relativo responsabile. Negli Istituti articolati in sezioni territorialmente distinte, provvedono il Direttore ed i responsabili delle relative sezioni, secondo le rispettive competenze; negli Istituti privi di tale articolazione, provvede il Direttore. Per la struttura amministrativa centrale provvedono, secondo le rispettive competenze, il Direttore generale ed i responsabili dei Dipartimenti, dei Servizi e degli uffici equiparati.
2. Nellassumere le obbligazioni, gli organi competenti ai sensi del comma 1 devono tener conto:
a)della massa spendibile riconosciuta al centro di spesa dal bilancio del CNR;
b. delle assegnazioni che il bilancio del CNR ha previsto per gli esercizi successivi a favore del medesimo centro di spesa e dei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dellarticolo 10, comma 6;
c) del vincolo giuridico posto ai pagamenti dagli stanziamenti del bilancio del centro di spesa interessato.
3. Le obbligazioni sono assunte su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le caratteristiche.
4. Le obbligazioni sono assunte previa attestazione di copertura finanziaria, mediante la quale viene verificata la coerenza della spesa con quanto previsto dal comma 2 ed è accertato che essa non sia suscettibile di pregiudicare lequilibrio della gestione o di compromettere lequilibrio dei successivi bilanci. Lattestazione di copertura è rilasciata dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
5. Le obbligazioni passive, nel momento in cui si perfezionano, vanno annotate in apposito registro tenuto mediante la rete informatica dellente. A tale adempimento provvede lufficio competente a rilasciare lattestazione di copertura finanziaria.
6. Sulla base delle risultanze emerse dalla liquidazione, lorgano che ha contratto il rapporto obbligatorio, o ne ha riconosciuto lesistenza, richiede lemissione del mandato di pagamento, allegando la relativa documentazione. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 29, i mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
7. Listituto incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti sul conto intestato al centro di spesa. I mandati sono estinti tramite pagamento effettuato presso listituto incaricato del servizio di cassa e previo rilascio di quietanza da parte del creditore. La convenzione con listituto incaricato del servizio di cassa stabilisce ulteriori modalità di estinzione dei mandati, anche al fine di assicurare che al termine dellesercizio non restino mandati inestinti. Per le ipotesi previste dal successivo articolo 31, i mandati di pagamento sono estinti tramite accreditamento nel conto che, presso listituto incaricato del servizio di cassa, è intestato al centro di spesa destinatario delle relative somme.
Art.28 - Pagamenti in forma diretta
1. E possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che limporto unitario di ciascuna di esse non ecceda i cinque milioni di lire:
spese dufficio;
spese causali;
spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;
spese postali;
spese per il funzionamento di automezzi;
spese per lacquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
spese per missioni e relativi anticipi;
spese di rappresentanza;
spese per materiali di consumo di laboratorio;
spese per seminari e conferenze;
spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
2. Per i pagamenti che singolarmente non superino lire 500 mila è sufficiente la dichiarazione sulloggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione giustificativa.
3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposita disciplina emanata dal Consiglio direttivo e comunque con addebito al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.
4. Ai fini di cui al comma 3, è costituito un servizio di economato presso la struttura amministrativa centrale e presso gli altri centri di spesa e loro sezioni distaccate.
5. Il Direttore generale e i responsabili degli altri centri di spesa conferiscono, secondo le rispettive competenze, lincarico di economo a dipendenti di ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. Latto di conferimento dellincarico designa il dipendente di ruolo preposto a sostituire leconomo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art.29 - Fondi per spese in contanti
1. Per consentire leffettuazione di spese in contanti, ai sensi del comma 3 dellarticolo 28, sono costituiti appositi fondi economali. A tal fine gli economi sono dotati, dallorgano che li ha nominati, di apposito fondo, reintegrabile nel corso dellesercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere lammontare annualmente stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR.
2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti. Nessun pagamento può essere eseguito dagli economi senza lautorizzazione degli organi competenti ai sensi dellarticolo 27.
3. Gli economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
Art.30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito
1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dellarticolo 28, gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dellente o di funzionari non legati allente da un rapporto di lavoro, individuati dal Presidente, dal Direttore generale e dai responsabili dei centri di spesa.
2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui allart. 28 comma 1, e per le altre tipologie di spesa determinate dal Consiglio direttivo.
3. Listituto incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di spesa le somme addebitate, richiedendo allufficio competente del centro di spesa lemissione dei relativi mandati di pagamento.
Art.31 - Rapporti finanziari tra centri di spesa e tra unità organizzative
1. Nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 2, qualora i rapporti tra lunità organizzativa ed il centro di responsabilità non siano definibili preventivamente e di essi non sia possibile tener conto in sede di formazione del bilancio del relativo centro di spesa o del CNR, la spesa gestita dallunità organizzativa viene incrementata in corso di esercizio, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti o delle assegnazioni gestite dallunità organizzativa "servita" oppure mediante corrispondente trasferimento di risorse tra i centri di spesa interessati.
Art.32 - Rendiconti finanziari dei centri di spesa
1. I risultati della gestione finanziaria dei centri di spesa sono evidenziati da appositi rendiconti finanziari ai quali è allegata la situazione definitiva delle obbligazioni passive, che, distintamente per ciascun capitolo, evidenzia la consistenza iniziale, le somme pagate, quelle non più dovute e quelle rimaste da pagare.
2. I rendiconti finanziari dei centri di spesa sono approvati, entro il 30 aprile dellanno successivo allesercizio a cui si riferiscono, dallorgano competente ad approvare il bilancio e sono trasmessi, in via telematica, allufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria per la predisposizione del rendiconto consolidato dellente.
TITOLO IV - SCRITTURE CONTABILI E RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE
Capo I - Scritture contabili
Art.33 - Scritture finanziarie
1. Le scritture relative alla gestione del bilancio del CNR devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo e distintamente per la competenza ed i residui, la situazione degli accertamenti di entrata a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture finanziarie dei centri di spesa devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati, nonché le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che alla situazione dei residui passivi del CNR e dei debiti.
3. Le scritture finanziarie dei centri di spesa sono integrate dal registro dei debiti, sul quale sono iscritti i singoli rapporti obbligatori con lindicazione del loro presunto importo e della data di scadenza.
4. Le scritture finanziarie sono tenute mediante la rete informatica dellente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dallufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.
Art.34 - Scritture patrimoniali
1. Le scritture patrimoniali sono costituite dallinventario generale dellente e da distinti inventari, rispettivamente, per la struttura amministrativa centrale ed i programmi nazionali e per i singoli istituti e aree di ricerca.
2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale. I restanti beni formano oggetto della contabilità di magazzino che è tenuta mediante appositi registri di carico e scarico presso la struttura amministrativa centrale od i singoli istituti e aree di ricerca.
3. Il Direttore generale definisce le istruzioni per la tenuta, laggiornamento e la revisione degli inventari, nonché per la valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento.
4. Le scritture patrimoniali sono tenute mediante la rete informatica dellente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dalla Direzione generale.
Art.35 - Rilevazione dei costi e dei ricavi
1. Per la rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture finanziarie, rettificando le relative grandezze, in modo da riferirle alla competenza economica dellesercizio, ed integrandole, in modo da tener conto dei dati forniti dalla contabilità patrimoniale.
2. Il Direttore generale definisce il piano dei conti, le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e ricavi, nonché il trattamento da riservare ai costi generali.
Capo II - Rilevazione dei risultati della gestione
Art.36 - Risultati della gestione economica dei centri di responsabilità
1. Il servizio per la contabilità economica predispone report trimestrali ed a consuntivo, per ciascuno dei centri di responsabilità di primo e secondo livello, e li trasmette ai rispettivi responsabili nonché al Direttore generale per le valutazioni di competenza del Consiglio direttivo.
2. I report di fine esercizio sui centri di responsabilità di primo livello sono riassunti nel documento a consuntivo dei piani di gestione, che è trasmesso al Presidente ed al Direttore generale, assieme alle relazioni dei responsabili dei centri di responsabilità sul grado di realizzazione dei risultati preventivati, ed è allegato al conto consuntivo dellente presentato al Consiglio direttivo.
Art.37 - Conto consuntivo dellente
1. Il conto consuntivo dellente si compone del rendiconto finanziario consolidato, dello stato patrimoniale e del conto economico.
2. Entro il 15 giugno, il conto consuntivo dellente, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato dal Presidente al Consiglio direttivo assieme al rendiconto finanziario del CNR. Il conto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno ed è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione del Presidente che illustra i risultati più significativi della gestione, anche con riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Il rendiconto consolidato è formulato in termini di sola cassa ed è strutturato secondo il sistema di classificazione previsto per il consolidamento dei conti pubblici.
5. Al rendiconto consolidato è allegato un documento riassuntivo con cui è dimostrata losservanza dei limiti previsti dalla legislazione vigente allindebitamento dellente ed il rispetto dei vincoli di destinazione a cui le risorse dellente siano state eventualmente sottoposte.
TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.38 Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dellarticolo 2403 del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dellente e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.
2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la adozione degli atti.
3. Il Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.
4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.
5. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto di apposito ufficio, da inquadrare tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento sullorganizzazione degli uffici dellamministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR.
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLATTIVITA CONTRATTUALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Ambito di applicazione
Art.39 - Normativa applicabile
1. Ferma restando losservanza delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana allordinamento dellUnione europea, nonché delle disposizioni dellUnione comunque vigenti in Italia e della legislazione statale vincolante per lente, lattività contrattuale del CNR è disciplinata dalle norme del presente Titolo.
2. Al fine di fornire agli organi competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al precedente comma, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio dellamministrazione centrale cura la predisposizione e laggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti, servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.
Capo II - Clausole contrattuali
Art.40 - Termini e durata dei contratti
1. Nei contratti stipulati dal CNR devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art.41 - Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. E consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali.
3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste soltanto per i contratti inerenti ad attività oggetto di cofinanziamento da parte della Unione europea e, nella misura massima del 20 per cento dellimporto contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate.
Art.42 - Rinnovo e proroga dei contratti
1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi del successivo articolo 47, comma 2. A tal fine lorgano competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore allanno, possono prevedere lobbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta del CNR ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dallorgano competente alla conclusione del contratto.
Art.43 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione
1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dellimporto contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
Art.44 - Contratti aperti
1. E consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata allamministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dellamministrazione, è tenuto a praticare.
Art.45 - Clausola penale
1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità dellulteriore danno, per il mancato o linesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. Lapplicazione della penale è di competenza dellorgano che ha concluso il contratto.
Art.46 - Cauzione definitiva
1. Coloro che contraggono con il CNR sono tenuti a prestare idonea cauzione, il cui importo e le cui modalità sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dellimporto o della natura delle prestazioni.
2. Lo svincolo della cauzione è disposto dallorgano competente alla conclusione del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui al successivo articolo 50, comma 5.
Capo III - Svolgimento dellattività contrattuale
Art.47 - Decisione di contrattare
1. La volontà dellente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di séguito denominato "decisione di contrattare".
2. La decisione di contrattare deve contenere:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dellinteresse pubblico;
b) loggetto del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali e leventuale capitolato speciale, ivi compresa leventuale clausola di rinnovo espresso;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
e) il responsabile del procedimento contrattuale;
f) leventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura.
3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.
4. Per i contratti sia passivi che attivi, gli organi di cui allarticolo 27, comma 1, adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze per materia stabilite ai sensi dellarticolo 4, comma 2, e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione del centro di responsabilità interessato. Se le prestazioni da acquisire mediante il contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione di contrattare è adottata in conformità allarticolo 27, comma 3.
5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR non è necessaria la previa adozione della decisione di contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o quelle inerenti le spese per la realizzazione di lavori in economia.
Art.48 - Conclusione dei contratti
1. I contratti sono conclusi a seguito delle procedure disciplinate dal successivo capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. Lesito della procedura è comunicato al contraente prescelto e agli altri partecipanti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni; lamministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare lofferta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dellart. 1329 del codice civile.
2. Con atto dellorgano che ha adottato la decisione di contrattare si provvede allaccettazione, previa valutazione:
3. Laccettazione dellente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.
4. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, lamministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dellatto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine lamministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare latto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, lente può dichiarare unilateralmente risolto il contratto. Lamministrazione può provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite.
5. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dellaccettazione da parte dellente.
6. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 dellarticolo 47.
Art.49 - Controlli sulla esecuzione del contratto
1. Lesattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso dopera, mediante collaudi e verifiche.
2. Qualora limporto del contratto non superi lire 300 milioni, i controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne allente, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate dallorgano che ha adottato la decisione di contrattare.
3.I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del procedimento contrattuale, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente.
4. Ciascun contratto stabilisce il rilievo che devono avere i controlli, di cui al presente articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dallente.
Art.50 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale
1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del relativo procedimento, scelto nellambito della struttura organizzativa interessata al contratto.
2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire lintero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni al CNR, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.
3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente allorgano che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.
5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa allorgano che ha adottato la decisione di contrattare.
Art.51 - Supporto allattività contrattuale
1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dallufficio di cui allarticolo 39, comma 2.
2. Il CNR si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano lattività dellente. Le strutture amministrative competenti a svolgere lattività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica del CNR.
Art.52 - Documentazione e misure di trasparenza sullattività contrattuale
1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni.
2. Mediante apposita relazione consuntiva, il CNR garantisce linformazione sullattività contrattuale svolta durante lanno. La relazione indica, per ciascun contratto di importo superiore a lire 250 milioni, loggetto del medesimo, limporto, la procedura seguita per la scelta del contraente, i soggetti partecipanti alla procedura, il contraente prescelto. Per i contratti di importo inferiore la relazione contiene lelencazione dei soggetti partecipanti alle procedure e dei contraenti prescelti. Per ogni soggetto partecipante, sono precisati il numero e loggetto dei contratti alle cui procedure ciascuno di essi ha partecipato. Per i contraenti prescelti, sono precisati il numero e loggetto dei contratti stipulati ed il loro importo complessivo.
3. La relazione consuntiva dellattività contrattuale è inserita nel "sito internet" del CNR ed è predisposta da apposito ufficio dellamministrazione centrale sulla base dei dati trasmessi, in via informatica, dalle strutture amministrative competenti.
4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai contratti di cui allarticolo 47, comma 5.
Capo IV - Procedure di scelta del contraente
Art.53 - Procedure di scelta del contraente
Art.54 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione
1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dellapporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dellofferente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
Art.55 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando
1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;
b) allorché lesito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi limpossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.
Art.56 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali
1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dellente può essere resa soltanto da una impresa determinata.
2. In particolare, limpossibilità di ottenere altrimenti unidonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dellente o in rapporti contrattuali in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora linteresse dellente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nellacquirente.
4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per lacquisto di beni immobili, qualora lesigenza dellamministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
Art.57 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando
1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
Art.58 - Utilizzazione delle procedure aperte
1. Nei casi previsti dallarticolo 57, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, leventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere linteresse dellente e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:
a) lamministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti.
b) le attività necessarie alla formazione dellofferta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dellamministrazione non abbia leffetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
Art.59 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando
1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 55 e 57 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet del CNR, nei seguenti casi:
a) allorché lamministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi lurgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per lespletamento delle procedure precedute da bando;
b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dellavviso di bando di cui allarticolo 62, comma 4.
Art.60 - Competenze per lammissione alla procedura e per la scelta del contraente
1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, allesame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede unapposita commissione nominata dallorgano che ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni allente ed è comunque presieduta da un dirigente.
2. Nelle altre procedure, lorgano che ha adottato la decisione di contrattare individua il funzionario preposto alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta dellofferta più favorevole.
Art.61 - Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale
1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:
a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale;
b) lofferta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e lassistenza tecnica;
c) lofferta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole allente, il soggetto offerente, su richiesta scritta dellamministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dellofferta. Lamministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno lofferta.
3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli allamministrazione in misura superiore per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.
Art.62 - Norme comuni alle procedure con bando
1. Lente rende noto lavvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.
2. Il bando è latto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. Lorgano che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.
4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" del CNR e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, lavviso deve essere pubblicato:
a) per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;
b) per i contratti di importo compreso fra lire 250 e 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
c) per i contratti di importo inferiore a lire 250 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni.
Art.63 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare
1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nellesecuzione di contratti stipulati con lente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, è prevista lesclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. Lente provvede a rendere noto, con cadenza annuale, lelenco dei soggetti esclusi.
2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dalleventuale bando.
3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dallelenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.
4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico-finanziaria ai sensi del comma 3.
5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.
6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, lorgano competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui lorgano competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.
Art.64 - Svolgimento dei concorsi di progettazione
1. Quando lente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.
2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b) dellarticolo 61. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, lente può avviare una nuova, identica o diversa, procedura.
3. La decisione di contrattare, in relazione allinteresse dellente ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.
Art.65 - Svolgimento delle procedure negoziate
1. Nelle procedure concorrenziali lente svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dellente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sulloggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.
2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il criterio di cui alla lettera c) dellarticolo 61.
3. Nelle procedure non concorrenziali, lente svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
4. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.
Art.66 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette
1. Quando lente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) dellarticolo 61, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nellora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
3. Nel caso delle procedure aperte, lente, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dellarticolo 63.
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.67 - Contratti di permuta
1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento altrimenti necessario per lacquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il valore delloggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire.
2. E comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a carico del contraente lonere di provvedere allammodernamento dei beni da esso forniti.
Art.68 - Contratti di commercializzazione al pubblico
1. I beni mobili prodotti dallente possono essere commercializzati al pubblico in conformità allarticolo 1336 del codice civile.
2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente viene scelto seguendo lordine temporale delle richieste.
Art.69 - Contratti di leasing finanziario
1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, il CNR può concludere contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano lutilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare.
2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente dal CNR, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV, oppure può essere lasciata allintermediario, nel qual caso deve essere indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto concorrenziale delle offerte.
Art.70 - Prestazioni di lavoro autonomo
1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti dopera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nelloggetto.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dellente, nonché per la formazione delle commissioni di cui allarticolo 60 o per lo svolgimento dei controlli previsti dallarticolo 49, comma 2.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.
Art.71 - Donazioni, eredità, legati
1. I centri di spesa provvedono direttamente ad accettare eventuali donazioni, eredità e legati, previa valutazione della convenienza delloperazione. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dellesistenza di un mercato concorrenziale per lacquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.
2. Nellaccettare donazioni i centri di spesa devono espressamente motivare sullo spirito di liberalità del dante causa in relazione ai pregressi rapporti con esso intrattenuti. E vietato accettare donazioni per eludere la disciplina delle attività svolte a favore di soggetti terzi.
3. La competenza ad accettare donazioni, eredità e legati per i centri di spesa che abbiano violato le disposizioni del presente articolo, è riservata al Presidente, per un periodo non superiore a cinque anni.
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.72 - Limiti di valore
1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte.
2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio direttivo e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art.73 - Regime transitorio delle competenze
1. Apposite deliberazioni del Consiglio direttivo disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dellamministrazione centrale e della rete degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.
Art.74 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del CNR 21 dicembre 1994 (G.U. 30 dicembre 1994) recante "Approvazione del regolamento per lamministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche" e successive modificazioni.