Bollettino Ufficiale del CNR – Parte I (Ordinamento) – Anno XLI – N. 2
Provvedimento Ordinamentale n. 16604 in data 13/05/2004
____________________________________________________________________________

DECRETO DI COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ed in particolare l’art.23, comma 2;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2003, recante la nomina del Commissario straordinario del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- Vista la determinazione del Commissario Straordinario CNR in data 10 maggio 2004, prot. 009705, pos. 125.1 relativa alla costituzione in via sperimentale dell’Istituto dei Sistemi Complessi;

- Visto il Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR emanato con D.P. CNR n. 15446 in data 14 gennaio 2000 (Regolamento Istituti), successivamente modificato con decreto del 7 gennaio 2002 (G.U. 16/01/2002);

-Visto l'articolo 27, comma 5, del citato Regolamento Istituti che prevede la possibilità di costituire nuovi istituti in via sperimentale;

-Visto il D.P.CNR n. 15895, in data 28 maggio 2001, relativo alla costituzione dell’Istituto sperimentale di Acustica "O.M. Corbino" di Roma, ed in particolare l’art. 2 relativo alle tematiche di ricerca;

- Visto il D.P.CNR n. 16155 in data 13/02/2002, relativo alla costituzione dell’Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" di Firenze, ed in particolare l’art. 2 relativo alle tematiche di ricerca;

- Visto il D.P.CNR n. 15649 in data 13 settembre 2000, relativo alla costituzione dell’Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi di Monterotondo (RM), ed in particolare l’art. 2 relativo alle tematiche di ricerca;

- Considerato che presso l’Università "La Sapienza" di Roma e presso l’Università di Firenze sono attive unità di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), che confluirà nel CNR a termine dell’art. 23 comma 1 del citato decreto legislativo, 4 giugno 2003, n. 127 e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 23;

- Considerato che a termine dell’art. 23 comma 1, prima richiamato, l’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) di Firenze, confluirà del pari nel CNR;

- Considerato che in tutti gli organismi sopra elencati sono attivi gruppi di ricerca nel settore della "Complessità";

- Valutata la rilevanza scientifica della costituzione in via sperimentale di un Istituto del CNR sulla complessità in quanto essa andrà a costituire una importante iniziativa strutturale in materia a livello nazionale;

- Considerato che alcune delle tematiche svolte dagli Istituti CNR e altre strutture che si andranno ad accorpare al CNR medesimo prima indicate, rivestono interesse per le attività del sopraccitato Istituto sperimentale ;

- Considerato, peraltro, che le indicate unità di ricerca dell’INFM, attive presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Firenze, nonché l’INOA di Firenze, andranno in prima applicazione, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, a costituire l’assetto del predetto Istituto sperimentale in argomento, anche tramite l’attivazione di eventuali procedure di comando di proprio personale di ricerca e non;

- Visto lo schema tipo di decreto di costituzione dei nuovi istituti, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del CNR del 21 giugno 2000, da adottarsi con gli adeguamenti necessari alla natura sperimentale del nuovo Istituto;

 

DECRETA

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L’Istituto dei Sistemi Complessi, è costituito in via sperimentale dalla confluenza di parte dell’Istituto sperimentale di Acustica "O.M. Corbino" di Roma, di parte dell’Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi di Monterotondo (RM), di parte dell’Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" di Firenze.

2. L'Istituto ha sede a Roma

Art. 2

(Compiti)

  1. L'Istituto svolge, ai sensi del regolamento istituti, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico, di formazione e di divulgazione nei seguenti settori scientifici e relativamente alle seguenti tematiche:

Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

a) Il Commissario straordinario;

b) Il Comitato di Istituto;

c) Il Consiglio scientifico.

Art. 4

(Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto e svolge tutti i compiti attribuiti al Direttore dai regolamenti e dagli altri atti generali dell'ente.

2. Al termine del suo mandato, il Commissario straordinario trasmette agli Organi di governo una relazione sui risultati della verifica di funzionamento dell'Istituto sperimentale e sulla validità scientifica dell'accorpamento ipotizzato, formulando anche proposte operative per ulteriori determinazioni degli organi di governo del CNR.

Art. 5

(Comitato di Istituto)

1. Il Comitato di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento istituti.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Commissario straordinario, che lo presiede;

b) da cinque rappresentanti eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto;

c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto.

3. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Comitato si svolgono presso l'Istituto. Spetta al Commissario straordinario adottare l'atto di nomina dei componenti del Comitato.

4. Ai fini della individuazione dei ricercatori e dei tecnologi aventi elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti nel Comitato si applicano gli artt. 12 e 15 del regolamento istituti.

5. La durata in carica del Comitato è uguale a quella del Commissario straordinario.

Art. 6

(Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio scientifico svolge i compiti di cui all'articolo 13 del regolamento istituti.

2. Con l'atto di nomina dell’Organo di governo del CNR, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento istituti, è fissato il numero degli esperti che compongono il Consiglio.

3. La durata in carica del Consiglio è uguale a quella del Commissario straordinario.

Art. 7

(Risorse)

1. Entro trenta giorni ed in prima applicazione, l'Istituto indica , ai competenti Organi del CNR, per lo svolgimento delle proprie attività, le risorse finanziarie, umane, logistiche e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2.

2. Per quanto concerne le risorse umane, l’Istituto si avvarrà – eventualmente a titolo di comando nei casi in cui ciò sia consentito– di personale di ricerca proveniente dall’Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA) e di personale universitario e non proveniente dall’Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM).

Art. 8

(Norme transitorie)

  1. In sede di prima applicazione è costituita la Sezione territorialmente distinta dalla sede dell’Istituto:

2. In sede di prima applicazione, le procedure elettive dei rappresentanti nel Comitato di Istituto si svolgono entro 60 giorni dalla data di entrata in carica del Commissario straordinario

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio scientifico è costituito entro 60 giorni dalla data di entrata in carica del Commissario straordinario.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di nomina del Commissario straordinario dell’Istituto.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Adriano De Maio)