Bollettino Ufficiale del CNR – Parte I (Ordinamento) – Anno XLI – N. 3
Provvedimento Ordinamentale n. 16625 in data 30/07/2004
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SOPPRESSIONE DELL’UFFICIO II – RELAZIONI SINDACALI
IL DIRETTORE GENERALE f.f. a.i.
Visto il D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Visto il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici dell’Amministrazione Centrale e sulla Dirigenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR n. 015447 del 14 gennaio 2000 ed in particolare l’art. 11, comma 5;
Visto il provvedimento ordinamentale DG n. 015864 del 17 maggio 2001, di istituzione dell’Ufficio III - Relazioni Sindacali nell’ambito della Direzione Generale e di attribuzione delle relative competenze;
Visto il provvedimento ordinamentale DG n. 016404 del 19 novembre 2002, con il quale è stato attribuito all’Ufficio III la nuova denominazione Ufficio II – Relazioni Sindacali;
Considerata la necessità di provvedere ad una diversa organizzazione e attribuzione delle competenze in materia di relazioni sindacali, che tenga conto dei principi di snellimento e semplificazione cui si ispirano, tra l’altro, le azioni da porre in essere per l’attuazione della riforma dell’Ente;
Tenuto conto dell’ampia correlazione esistente tra i compiti riconducibili all’Ufficio II e le materie rientranti nella competenza delle strutture dell’area del personale, con particolare riferimento allo Stato giuridico e trattamento economico del personale;
Considerata l’esigenza di organizzare opportunamente nell’ambito del predetto Servizio le attività concernenti le relazioni sindacali, per la specificità della materia e per la rilevanza delle funzioni;
d i s p o n e
L’Ufficio II – Relazioni Sindacali è soppresso con effetto dal 1 agosto 2004.
Le competenze attribuite all’Ufficio II – Relazioni Sindacali con il provvedimento ordinamentale DG n. 015864 del 17 maggio 2001, nonché le risorse umane e strumentali afferenti l’Ufficio medesimo sono trasferite al Servizio III – Stato giuridico e trattamento economico del personale del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto.
Per l’espletamento delle attività il Servizio suddetto si avvarrà di apposito ufficio di livello non dirigenziale, la cui responsabilità sarà affidata a personale di cui all’art. 69, comma 3, del D. Lgs. N. 165/2001 con separato provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento di "Organizzazione" citato in premessa.
IL DIRETTORE GENERALE f.f. a.i.
(Dott.ssa Lucia Capocecera)