Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
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Circolare n. 12/2006

AMMCNT – CNR
N. 0021330 del 13/03/2006

A
Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture
del C.N.R.

p.c.
Collegio dei revisori dei conti

Oggetto: Finanziaria 2006 – azioni di contenimento della spesa pubblica.

1) Premessa

La Legge 266/2005 c.d. Legge finanziaria 2006 detta alcune disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica che devono essere rispettate anche dal CNR ed in particolare dai singoli centri di responsabilità1 del medesimo.

Considerati i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 7 del 10 febbraio 2006 (Allegato 1), con la presente si forniscono le direttive concernenti l’applicazione dei commi 10, 11, 56 e 57 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2006.

2) Commi 10 e 11 – spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture

Il comma 10 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.”

Il comma 11 recita: “Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.”

Il MEF con la sopra citata circolare precisa che:

I Centri di responsabilità, oltre al rispetto dei limiti sopra indicati, dovranno inviare, entro il 28 aprile 2006, all’Ufficio Contabilità Generale e Bilancio di questa Direzione ed all’indirizzo e-mail spesevarie@cnr.it, i dati necessari, sottoscritti dal Direttore del Centro, secondo lo schema riportato in allegato 2).

3) Commi 56 e 57 – incarichi di consulenza

Il comma 56 della Legge finanziaria 2006 dispone: “Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.”

Il successivo comma 57 stabilisce inoltre che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.”

Sulla base di quanto disposto e tenuto conto delle direttive impartite dalla circolare 7/2006 del MEF si precisa quanto segue:

  1. il contenimento della spesa disposto dai commi 56 e 57 si riferisce esclusivamente agli incarichi aventi ad oggetto attività di consulenza;
  2. per l’individuazione degli incarichi di consulenza, si deve far riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo (adunanza del 15 febbraio 2005 delibera 6/CONTR/05), dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica del 15 marzo 2005 e dalla circolare 23 del 14 giugno 2005 del MEF – RGS. In particolare la Corte, la Funzione Pubblica ed il MEF stabiliscono che il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli art. 2229 – 2238 del c.c. (professionisti iscritti in albi professionali o elenchi), mentre per attività di consulenza si intende quella estrinsecatesi in pareri, valutazioni espressione di giudizi, supporti specialistici riferiti a professionalità non presenti all’interno della propria organizzazione. Inoltre la Corte dei conti precisa che, per valutare se un incarico rientra in tale fattispecie, “occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento piuttosto che la qualificazione formale adoperata dal medesimo”;
  3. alla determinazione del tetto di spesa per rinnovi o nuovi incarichi di consulenza per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 concorrono tutti i contratti in essere al 30 settembre 2005 ridotti del 10%;
  4. la riduzione del 10% va operata su tutti i contratti in essere al 30 settembre 2005 ed ancora attivi al 1 gennaio 2006. Ciascun Centro di responsabilità è tenuto ad effettuare tale riduzione, senza che ciò comporti l’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo, nonchè a provvedere al versamento della somma risultante, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.

Al fine di consentire la predisposizione, da parte del CNR, della relazione da trasmettere entro il 30 novembre 2006 ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 61 della legge finanziaria in oggetto, ciascun centro di responsabilità dovrà trasmettere, entro il giorno 31 marzo 2006, all’Ufficio Contabilità Generale e Bilancio di questa Direzione e all’indirizzo e-mail incarichi@cnr.it, i dati, sottoscritti dal Direttore del Centro, secondo lo schema di cui alla Tabella “Comunicazione dati”, tenendo conto di quanto espresso nella “Scheda di sintesi” (entrambe in Allegato 3 alla presente).

4) Modalità di versamento della riduzione del 10% degli incarichi - comma 63

Il comma 63, per quel che interessa, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57, devono affluire al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,. il versamento dovrà essere effettuato dal CNR all’Entrata del bilancio dello Stato, Capo 27 capitolo 3367. Pertanto, al fine di adempiere al disposto della norma ogni centro di responsabilità scientifica di primo livello (Istituti) ed ogni centro di responsabilità funzionale dell’Amministrazione Centrale, che al 30 settembre 2005 aveva contratti per attività di consulenza ancora in essere al 1 gennaio 2006, dovrà contestualmente all’invio della Tabella “Comunicazione dati” di cui all’Allegato 3 sopra richiamata, provvedere al versamento del totale degli importi risultanti dalle predette riduzioni al CNR con le seguenti modalità:

mandato di pagamento a favore CNR – codice terzo 1 – causale: 10% comma 56 legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006). Il mandato potrà essere emesso su qualsiasi voce di spesa (escluse quelle di investimento e le partite di giro) che presenti la necessaria disponibilità sia in conto competenza sia in conto residui.

5) comunicazione alla Corte dei Conti – comma 173

Considerato che ai sensi del comma 173 della Legge finanziaria “Gli atti di spesa relativi ai commi 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”, si fa presente quanto segue:

6) responsabilità sulle disposizioni

I singoli Direttori/Dirigenti sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla Legge Finanziaria 2006 e sopra rappresentate.

______________
1 Cfr. art. 5 comma 2 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR

IL DIRETTORE GENERALE

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Allegati
1) Circolare n. 7 del 10 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2) Tabelle: Comunicazione dati Applicazione commi 10 e 11 Legge finanziaria 2006;
3) Tabelle: Comunicazione dati e Scheda di sintesi - Applicazione commi 56 e 57 Legge finanziaria 2006.