Allegato - Circolare n. 12/1997
Posiz. 113.0 - Prot. N. 023009

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Vincoli mensili alle disponibilità di cassa derivanti dall'art. 8, 3° comma- del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669

La Giunta Amministrativa, nella riunione in data 24 febbraio 1997, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 34/97 - Verb. 1464-

LA GIUNTA AMMINISTRATIVA

- visto il disposto dell'art. 8, 3° comma, del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669;

- vista sull'argomento la propria precedente deliberazione n. 6 in data 22 gennaio 1997, con la quale è stata affrontata in prima istanza la problematico derivante dall'attuazione e dall'impatto delle citate disposizioni nell'ambito del CNR, quale rilevante Ente pubblico di ricerca di notevoli dimensioni, e sono state dettate nel contempo prime raccomandazioni di comportamento ai dirigenti dell'Amministrazione Centrale ed ai direttori delle strutture periferiche per contenere, per quanto possibile, i pagamenti mensili da effettuare;

- rilevato che con la citata deliberazione veniva posto in primo luogo in evidenza come il rispetto del limite del prelievi mensili 1997 nel 90% di quelli effettuati per ciascun mese del precedente anno non potesse assolutamente conciliarsi con l'operatività di un Ente di ricerca quale il CNR, che non agisce attraverso prestazioni e/o erogazioni fisse mensili, ma programma e modula la sua attività istituzionale attraverso investimenti su obiettivi scientifici, i cui tempi di attuazione sono oggettivamente diversi, in quanto strettamente correlati al raggiungimento dei risultati attesi. Per tale motivo veniva stabilito che l'Ente provvedesse a richiedere subito e motivatamente al MURST ed al Ministero del Tesoro una deroga generale, pur nel rispetto del limite complessivo annuo del 90% dai prelievi 1996, necessaria a garantire l'operatività ed il funzionamento dell'Ente;

- preso atto che, da notizie fornite in seduta da parte del Presidente e del Direttore Generale, che hanno avuto un apposito incontro presso il Ministero del Tesoro sull'argomento, la richiesta di deroga di cui sopra, tempestivamente trasmessa alle Amministrazioni competenti, non ha trovato, al momento, accoglimento presso le stesse;

- ritenuto, pertanto, che sia assolutamente indispensabile riprendere in esame e puntualizzare l'argomento trattato nella seduta del 22 gennaio 1997, in quanto gli atti normativi ed interpretativi successivamente emanati in riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, 3° comma, del D. L. 669/96 (D.M. 16 gennaio 1997 e connessa circolare del Ministero del Tesoro, circolare ministeriale 29 gennaio 1997 n. 852129, D.M. 5 febbraio 1997) impongono che l'Ente, finché non potrà eventualmente beneficiare di una deroga generalizzata ai vincoli mensili posti al prelevamenti presso la Tesoreria, attivi una programmazione su base mensile (oltreché annuale) delle occorrenze finanziarie da prelevare dalla Tesoreria medesima;

- vista la relazione in data 17 febbraio 1997, con la quale, il Direttore Generale trasmette sull'argomento due note della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro, entrambe in data 14 febbraio 1997;

- preso atto dei contenuti delle suddette note, ed in particolare del fatto che attualmente la struttura organizzativa dell'Ente, articolata in numerosi centri di spesa autonomi (circa 400) tutti operanti nel sistema di tesoreria unica, non consente il monitoraggio "ad horas" di tutti i flussi di spesa del CNR, monitoraggio che può peraltro risultare attuabile almeno per quanto attiene le spese dell'Amministrazione Centrale;

- considerato, pertanto, che allo stato obiettivo prioritario del CNR deve essere quello di evitare il paventato blocco indiscriminato dei pagamenti, assicurando per tempo la liquidità per il pagamento mensile delle spese fisse c/o obbligatorie, non rinviabili cioè senza addebito di oneri aggiuntivi o d'interessi moratori;

- rilevato, in conclusione, che il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra deve essere correlato con i limiti posti dal D. L. 669/1996 e con le limitate possibilità di deroga previste dalla citata norma;

- dispone in materia le seguenti direttive:

  1. dovrà essere immediatamente attuato il monitoraggio dei flussi di spesa mensili a livello delle singole Direzioni Centrali del CNR; a tal fine dovranno essere predisposti piani di fabbisogno mensile di liquidità di ciascuna Direzione, contenendo tale fabbisogno, di norma, nel limite del 90% dell'importo dei pagamenti disposti nei corrispondenti mesi dell'anno precedente. In tali piani andranno comunque evidenziate le spese fisse e/o obbligatorie (non dilazionabili senza aggravio patrimoniale) distinte da quelle procrastinabili, anche se necessarie;
  2. i direttori degli Organi e strutture periferiche, in qualità di ordinatori primari ero funzionari delegati, non dovranno disporre pagamenti eccedenti, per ogni mese, il limite del 90% dei pagamenti effettuati nei corrispondenti mesi del 1996;

- sottolinea che alle direttive di cui sopra potranno essere consentite solo eccezioni, da motivare e da documentare espressamente, ai fini della predisposizione della richiesta di deroga da inoltrare per tempo, a cura della Ragioneria, al Ministero del Tesoro secondo le disposizioni in vigore; allo scopo i preventivi di fabbisogno di cassa mensili delle Direzioni Centrali dovranno essere inoltrati alla Direzione Centrale di Ragioneria entro la fine del mese precedente a quello di riferimento. Eventuali limitate e documentate richieste di deroga dei direttori delle strutture periferiche potranno essere prese in considerazione e dovranno essere presentate alla Ragioneria nei medesimi termini di cui sopra, anche per verificare per tempo la possibilità di farvi fronte attraverso il contenimento di altre spese che non dovessero presentarsi come fisse ed obbligatorie.

Le Direzioni Centrali ed i direttori delle strutture periferiche sono invitate ad attenersi alle direttive impartite.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE