Allegato - Circolare n. 12/1997
Posiz. 113.0 - Prot. N. 023009

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA.

Capo I

SPESE CONCERNENTI PUBBLICI SERVIZI, ONERI TRIBUTARI
ED ESIGENZE PARTICOLARI.

Art. 1:

I dirigenti degli Uffici possono provvedere, mediante i procedimenti di spesa di cui agli artt. 11 e 12 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:

a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica etc.);

b) delle spese postali e di telecomunicazioni;

c) delle imposte, delle tasse, degli oneri di concessione e vari;

d) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;

e) delle spese di condominio;

f) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;

g) di pedaggi autostradali;

h) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella Gazzetta Ufficiale e Gazzetta CEE;

i) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali, delle spese notarili e di tutte le certificazioni in genere.

Capo II

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 2:

1 - I dirigenti degli Uffici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, nei limiti delle assegnazioni finanziarie agli uffici medesimi, e comunque nel limite di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono provvedere:

1)
all'acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per Ufficio, attrezzature tecniche) nonchè alla fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
2)
all'acquisto di strumentazione scientifica, alla manutenzione, riparazione e adattamento della strumentazione stessa;
3)
all'acquisto di apparecchiatura e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli impianti tecnologici di automazione e di meccanizzazione;
4)
alla riparazione e manutenzione di autoveicoli, di altri mezzi semoventi destinati ad attività sperimentali (imbarcazioni, trattori, falciatrici etc.) e agli acquisti di materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti;
5)
alle opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, alle opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli Uffici, ai lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi;
6)
alla ristrutturazione di laboratori scientifici e didattici;
7)
alla manutenzione, alle riparazioni straordinarie e all'adattamento degli edifici in proprietà e di quelli in locazione, ove per questi ultimi l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti e pertinenze;
8)
alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a sei mesi;
9)
ai servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile), ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, di vigilanza, di giardinaggio, nonchè, all'acquisto e alla manutenzione di impianti elevatori;
10)
al montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
11)
all'affidamento a persone o a Ditte specializzate di lavori inerenti la sperimentazione, l'attività agraria, subacquea, di fotografia aerea o inerente la catalogazione fotografica di beni artistici e storici, di indagine geologica, di rilevazione di siti e reperti archeologia, di programmazione ed elaborazione dati, di progettazione e realizzazione di particolari impianti o attrezzature scientifiche, nonchè all'affidamento di progetti, elaborati grafici, certificazioni correlate alla agibilità degli immobili o alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
12)
alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di aree espositive, di materiale vario e di piante, consumo energia elettrica, allestimento impianti tecnologici, pulizia giornaliera, movimentazione ambito mostre o fiere, montaggio, smontaggio e facchinaggio);
13)
alle provviste di materiali di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici e dei laboratori, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria; lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti l'organizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi;
14)
alle provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
15)
alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni e per visite di rappresentanti esteri, nonchè alle spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale;
16)
alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, e all'acquisto di materiale didattico, guide e dispense;
17)
alle spese per le quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
18)
all'acquisto di materiale di esercizio per apparecchiatura ed impianti;
19)
al noleggio di autoveicoli, imbarcazioni e natanti, per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;
20)
alle spese di dattilografia videoscrittura e/o inserimento dati, e di traduzione di testi per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio;
21)
alle spese di smaltimento rifiuti speciali;
22)
alle spese per la cura degli animali di laboratorio;
23)
all'acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti i servizi ed all'abbonamento a periodici, sia su supporto cartaceo che informatica;
24)
all'abbonamento a banche dati italiane e straniere;
25)
all'affitto di mobili e di attrezzature;
26)
alle spese casuali e di rappresentanza.

2 - E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tener conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi alla medesima esigenza.

Art. 3:

1 - Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo e con provvedimento motivato:

a)
le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto quando ciò per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi al fine di garantire la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;
b)
le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamente od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà d'imporre l'esecuzione;
c)
i lavori di completamente o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;
d)
i lavori indispensabili a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonchè danni della salute pubblica e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell'ipotesi comprovata di imminente grave pericolo, si può prescindere dall'acquisizione dei preventivi di cui all'art. 5;
e)
le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
f)
le progettazioni, i programmi di fattibilità, connessi con convenzioni internazionali e di enti pubblici, ove il ritardo comporti danni economici e finanziari.

Art. 4:

L'esecuzione in economia ha luogo: a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.

Art. 5:

1 - I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o Imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 11 del Decreto legislativo del 24/07/1992 n. 358.

2 - E' in facoltà dei dirigenti competenti predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

3 - I soggetti e le imprese, ove previsto, devono essere iscritti all'Ufficio del registro delle imprese - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a lire 75.000.000, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 6:

1 - I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando un'ampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o l'urgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi i 15 milioni. In caso di richiesta di solo tre preventivi, deve essere motivata in atti la impossibilità oggettiva o la non opportunità di una maggiore partecipazione delle Ditte.

2 - Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

3 - Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 7:

1 - La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono essere indicati nelle lettere di invito.

2 - Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3 - L'apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal dirigente competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l'ufficio.

4 - L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta, ove ricorrano motivi di urgenza e sia stato possibile accertare la congruità dei prezzi.

Art. 8:

1 - L'ordinazione dei lavori, delle forniture e' dei servizi, che deve essere effettuata dal Dirigente competente con lettera d'impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè ogni altra condizione ritenuta utile da parte del CNR.

2 - L'affidamento resta subordinata alla acquisizione delle certificazioni antimafia e per i beni e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'Autorità per. l'informatica della Pubblica Amministrazione nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3 - Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'Impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 9:

1 - Il funzionario competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di lire 50 milioni.

Art. 10:

1 - I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati, appositamente nominati dal Dirigente responsabile, o dagli uffici tecnici appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ove la spesa non superi lire 150 milioni.

2 - Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. Per le apparecchiatura, strumenti e materiale tecnico-scientifico il collaudo o rilascio dell'attestazione è effettuato da chi ha deciso l'ordinazione.

3 - E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente.

Art. 11:

1 - I Dirigenti, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.

2 - Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonchè dalla dichiarazione di collaudo ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10, e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Dirigente dell'Ufficio competente.

3 - I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri.

4 - Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento.

5 - Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.

Art. 12:

1 - I Dirigenti dei competenti Uffici dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano, può essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.

2 - I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati.

3 - Per i rendiconti delle somme accreditate ai funzionari delegati si applicano le norme contenute negli articoli 53 e 54 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR (D.P.CNR del 21/12/94 n. 13099).

Art. 13:

1 - Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con l'esclusione dell'IVA ed imposte varie e possono essere periodicamente aggiornati, ad eccezione del valore dell'ECU, con deliberazione della Giunta Amministrativa.