Allegato - Circolare n. 12/1997
Posiz. 113.0 - Prot. N. 023009
REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA. |
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Capo I
SPESE CONCERNENTI PUBBLICI SERVIZI, ONERI TRIBUTARI
ED ESIGENZE PARTICOLARI.
Art. 1:
I dirigenti degli Uffici possono provvedere, mediante i procedimenti di spesa di cui agli artt. 11 e 12 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:
a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica etc.);
b) delle spese postali e di telecomunicazioni;
c) delle imposte, delle tasse, degli oneri di concessione e vari;
d) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;
e) delle spese di condominio;
f) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;
g) di pedaggi autostradali;
h) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella Gazzetta Ufficiale e Gazzetta CEE;
i) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali, delle spese notarili e di tutte le certificazioni in genere.
Capo II
PROCEDURE IN ECONOMIA
Art. 2:
1 - I dirigenti degli Uffici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, nei limiti delle assegnazioni finanziarie agli uffici medesimi, e comunque nel limite di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono provvedere:
2 - E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tener conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi alla medesima esigenza.
Art. 3:
1 - Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo e con provvedimento motivato:
Art. 4:
L'esecuzione in economia ha luogo: a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.
Art. 5:
1 - I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o Imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 11 del Decreto legislativo del 24/07/1992 n. 358.
2 - E' in facoltà dei dirigenti competenti predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.
3 - I soggetti e le imprese, ove previsto, devono essere iscritti all'Ufficio del registro delle imprese - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a lire 75.000.000, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.
Art. 6:
1 - I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando un'ampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o l'urgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi i 15 milioni. In caso di richiesta di solo tre preventivi, deve essere motivata in atti la impossibilità oggettiva o la non opportunità di una maggiore partecipazione delle Ditte.
2 - Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.
3 - Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.
Art. 7:
1 - La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono essere indicati nelle lettere di invito.
2 - Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3 - L'apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal dirigente competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l'ufficio.
4 - L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta, ove ricorrano motivi di urgenza e sia stato possibile accertare la congruità dei prezzi.
Art. 8:
1 - L'ordinazione dei lavori, delle forniture e' dei servizi, che deve essere effettuata dal Dirigente competente con lettera d'impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè ogni altra condizione ritenuta utile da parte del CNR.
2 - L'affidamento resta subordinata alla acquisizione delle certificazioni antimafia e per i beni e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'Autorità per. l'informatica della Pubblica Amministrazione nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3 - Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'Impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Art. 9:
1 - Il funzionario competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di lire 50 milioni.
Art. 10:
1 - I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati, appositamente nominati dal Dirigente responsabile, o dagli uffici tecnici appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ove la spesa non superi lire 150 milioni.
2 - Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. Per le apparecchiatura, strumenti e materiale tecnico-scientifico il collaudo o rilascio dell'attestazione è effettuato da chi ha deciso l'ordinazione.
3 - E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente.
Art. 11:
1 - I Dirigenti, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.
2 - Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonchè dalla dichiarazione di collaudo ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10, e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Dirigente dell'Ufficio competente.
3 - I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri.
4 - Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento.
5 - Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.
Art. 12:
1 - I Dirigenti dei competenti Uffici dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano, può essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.
2 - I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati.
3 - Per i rendiconti delle somme accreditate ai funzionari delegati si applicano le norme contenute negli articoli 53 e 54 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR (D.P.CNR del 21/12/94 n. 13099).
Art. 13:
1 - Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con l'esclusione dell'IVA ed imposte varie e possono essere periodicamente aggiornati, ad eccezione del valore dell'ECU, con deliberazione della Giunta Amministrativa.