Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale
Supporto alla Gestione delle Risorse
Prot. n. 0050292
Roma, 11 ottobre 2005
A Direttori/Dirigenti
dell’Amministrazione Centrale del CNR
SEDE
Oggetto: Conferimento di incarichi
a collaboratori esterni.
Si fa riferimento ai provvedimenti con i quali le SS.LL.,
nell’esercizio dei poteri di propria competenza, dispongono il
conferimento di incarichi a collaboratori esterni (lavoratori
assimilati ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e
continuativi, prestatori di lavoro autonomo occasionale, professionisti
con partita Iva) per lo svolgimento di attività di ricerca,
di supporto alla ricerca, nonché di attività
amministrative.
Si rileva che tali provvedimenti, molto spesso, risultano
carenti di alcuni elementi necessari per la corretta ed immediata
esecuzione degli stessi da parte del competente servizio di Ragioneria,
costretto a richiederne le dovute modifiche ed integrazioni con
conseguente appesantimento delle attività e dilatazione dei
tempi di pagamento.
In particolare, nei provvedimenti in questione deve risultare
chiaramente:
- la
qualificazione del tipo di rapporto intrattenuto con il collaboratore
esterno necessario per il corretto inquadramento fiscale, previdenziale
ed assicurativo dei compensi e dei rimborsi spese eventualmente
spettanti;
- la attribuibilità, o meno, di compensi,
missioni e/o rimborsi spese da corrispondere al collaboratore per
l’esecuzione della prestazione;
- l’indicazione del capitolo su cui far gravare gli oneri
riguardanti i compensi da corrispondere al collaboratore, evidenziando
che nel medesimo sussistano le necessarie disponibilità
finanziarie.
Si fa presente, inoltre, che le indicazioni di cui al punto 1) sono necessarie per
definire:
- il regime di tassazione da applicare ai
compensi corrisposti: i redditi assimilati a quello di lavoratore
dipendente e quelli dei collaboratori coordinati e continuativi sono
soggetti alla ritenuta IRE a scaglioni, mentre i redditi da lavoro
autonomo occasionale e da lavoro autonomo con partita Iva sono soggetti
alla ritenuta d’acconto pari al 20%;
- l’assoggettamento o meno dei compensi
corrisposti alla gestione separata INPS ed i conseguenti obblighi di
iscrizione alla medesima: sono soggetti a gestione separata INPS i
compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e dei prestatori
occasionali (questi ultimi esclusivamente per gli importi eccedenti
euro 5.000.00), mentre non sono soggetti a contributi previdenziali i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- l’iscrizione all’I.N.A.I.L., qualora
obbligatoria in funzione del tipo di rapporto instaurato;
- la corretta spettanza di eventuali rimborsi
spese ed il relativo assoggettamento fiscale che, a seconda della
qualificazione del rapporto posto in essere con il collaboratore,
possono configurarsi come:
- trattamento di missione, (esente da Ire nei limiti
stabiliti dal T.U.I.R.): spetta per i redditi assimilati e per le
collaborazioni coordinate e continuative. Prevede il rimborso delle
spese per viaggio, vitto ed alloggio e la corresponsione di una diaria;
- rimborso delle spese a “pie’ di lista”, interamente
assoggettato a ritenuta di acconto del 20%: spetta ai lavoratori
autonomi occasionali ed ai professionisti con partita Iva e comprende
il rimborso delle “spese inerenti la produzione del reddito di lavoro
autonomo”, tra le quali rientrano anche quelle per viaggio, vitto ed
alloggio.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Novella Coppa