I Contratti di prestazione d'opera sono conferiti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca (art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) e regolamentati da specifico disciplinare del CNR.
Gli Istituti bandiscono selezioni per titoli e colloqui per l'assegnazione di contratti d'opera limitatamente allo svolgimento di programmi, i cui oneri siano a carico di finanziamenti esterni, ivi compresi quelli concernenti programmi/progetti di ricerca svolti in regime di compartecipazione
I contratti d'opera non possono avere una durata superiore a quella prevista per l'attività oggetto dei finanziamenti esterni
Il corrispettivo comprensivo anche di eventuali rimborsi spese è stabilito dal Direttore dell'Istituto, tenuto conto della specificità e della complessità della prestazione richiesta, nonché il termine entro il quale la prestazione stessa dovrà essere svolta.
I contratti d'opera possono essere conferiti, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, a coloro che siano in possesso di un diploma universitario ovvero a coloro che siano in possesso di un titolo di studio coerente con la natura delle prestazioni da svolgere. I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o privati, previa autorizzazione del datore di lavoro.
I contratti d'opera non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri Enti e istituzioni di ricerca.
Ogni bando di selezione individua la prestazione, la durata ed il corrispettivo, nonché i requisiti specifici richiesti.
I testi dei bandi, le commissioni e graduatorie, sono consultabili sul sito dell'Ufficio Relazioni con il pubblico